TITOLO III
Inserimento
ARTICOLO 16
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 7 del 1997 Articolo 14
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La Regione opera per l' eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel DPR del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai luoghi di lavoro, agli alloggi in cui vivono portatori di handicaps e ai mezzi di trasporto pubblico. A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/ 81 e successive modificazioni per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche. La Regione assegnerà , con appositi piani annuali, ai Comuni che ne facciano documentata richiesta, contributi finalizzati alla graduale eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi e negli edifici pubblici. La Regone determina, altresì , nei piani di edilizia residenziali le aliquote degli alloggi da realizzare secondo le prescrizioni previste per i portatori di handicaps. La Giunta Regionale curerà infine, la formulazione di apposita normativa tecnica di riferimento, nonchè la effettuazione id campagne informative, di incentivazione e di promozione per il superamento delle barriere architettoniche. Nei piani regionali dei trasporti è fissata la quota di mezzi di trasporto pubblico acquistati con contributo regionale accessibili ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione. Nei piani medesimi sono previsti interventi per la modifica e l' adeguamento delle caratteristiche tecniche dei servizi pubblci ad impianto fisso e delle strutture di accesso o di supporto ai servizi automobilistici.
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