Commi 1 e 2 dell'Art. 37 del T.U. Espropri Abrogati dalla Corte Costituzionale

29/10/2007 - La Corte Costituzionale con sentenza del 22 ottobre 2007, n. 348, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell’art. 111 della Costituzione, in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)



Tale norma è stata censurata nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato.

La censura è stata estesa anche all’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giungo 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nel quale è contenuto un criterio di calcolo dell’indennizzo espropriativo che conduce ad una riduzione di circa il 50 per cento rispetto al valore reale del bene.

Con sentenza n. 349 del 22 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 333/92, sempre in contrasto con gli obblighi internazionali (CEDU), perchè non è previsto un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato.


Sentenza Corte Costituzionale 22 ottobre 2007, n. 348 
Sentenza Corte Costituzionale 22 ottobre 2007, n. 349