PROBLEMATICHE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 61 COMMI 8, 9 E 17 DELLA LEGGE 133/2008 - ORDINE DEL GIORNO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ITACA

29/10/2008 - Nella seduta del 9 ottobre 2008 il Consiglio Direttivo di Itaca ha assunto uno specifico Ordine del Giorno in merito alle problematiche in essere sull'applicazione dell’articolo 61 commi 8, 9 e 17 della Legge 133/2008 recante “Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica”. Tale norma ha introdotto disposizioni che hanno dato luogo ad interpretazioni diverse fra gli operatori del settore.




In particolare, il comma 8 modifica la disciplina prevista dall’art. 92 comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06, inerente agli incentivi previsti per la progettazione interna all’amministrazione, individuando nella misura dello 0,5% la somma percentuale dell’importo a base di gara ripartita tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
Il comma 9 ha introdotto la decurtazione del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale, nonché per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il comma 17 ha stabilito che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e maggiori entrate ottenute secondo il disposto della norma in questione, sono versate annualmente dalle amministrazioni ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, e ad altre amministrazioni.

Visto il combinato disposto dei citati commi 8, 9 e 17 si evince la SOSTANZIALE INAPPLICABILITA’ DELLE DIPOSIZIONI IN
OGGETTO AGLI ENTI TERRITORIALI.
Le prescrizioni apportate dalla normativa in parola si applicano solamente alle amministrazioni dello Stato, visto anche la relativa collocazione nell’ambito del Titolo III , Capo I della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dedicato a misure di stabilizzazione della finanza pubblica e alla riduzione di spesa della Amministrazioni Statali.


Ordine del Giorno Consiglio Direttivo 9 ottobre 2008