FRIULI VENEZIA-GIULIA, APPROVATE LE PROCEDURE PER CERTIFICAZIONE VEA DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

01/10/2009 - La certificazione, che avrà una durata massima di 10 anni, sostituirà gli attestati di qualificazione e di certificazione energetica degli edifici previsti dal DLgs192/2005 dal1° gennaio 2010 per gli edifici pubblici e dal 1° giugno 2010 per gli altri edifici.



La Giunta regionale ha approvato il 24 settembre u.s. il regolamento che disciplina le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici
La certificazione, che avrà una durata massima di 10 anni, sostituirà gli attestati di qualificazione e di certificazione energetica degli edifici previsti dal DLgs192/2005 dal1° gennaio 2010 per gli edifici pubblici e dal 1° giugno 2010 per gli altri edifici.

La certificazione VEA è basata sull'applicazione dei criteri di analisi e dei metodi di calcolo definiti nel "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio", denominato "Protocollo VEA", ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23/2005, quale strumento che disciplina la valutazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale dei singoli interventi edilizi ai fini della predisposizione della certificazione medesima


Il soggetto pubblico e privato proprietario dell'edificio dovrà, contestualmente alla richiesta di permesso di costruzione o alla denuncia di inizio attività, depositare presso il Comune le schede di valutazione e la scheda tecnica di cui, rispettivamente, all'appendice A e B del Protocollo VEA riferendosi sia al progetto sia all'edificio realizzato, compilate da un soggetto abilitato alla certificazione energetica

In caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso degli immobili, il soggetto proprietario deve depositare copia della certificazione VEA presso il Comune entro e non oltre 15 giorni dall'atto di compravendita.

Il soggetto proprietario dell'edificio che ha ottenuto la classe energetica A+, o A, o B e la classe ambientale 1 o 2, con riferimento all'intero immobile, richiede alla Regione e affigge sull'edificio la targa di certificazione VEA

La targa è esposta sulla facciata esterna dell'edificio in una posizione che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.

I dati della certificazione VEA verranno inseriti nel catasto energetico-ambientale che sarà consultabile sul sito web della Regione.


Delibera 24 settembre 2009 n.2117 - Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici. Approvazione.