Norme quadro per la disciplina regionale in materia di lavori pubblici. D. L. adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie autonome il 13 marzo 2003.
(Schema di legge regionale adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome il 13 marzo 2003) La necessità di adeguare da parte delle Regioni e delle Province Autonome la propria normativa in materia di lavori pubblici ai principi generali dettati dalle norme comunitarie e nazionali, anche alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa in materia, ha portato Itaca ad elaborare uno schema tipo di legge regionale. Il progetto legge è il risultato dell’attività intrapresa da uno specifico gruppo di lavoro, costituito all’interno di ITACA e formato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Lo schema di legge, comune nelle sue linee generali di impostazione, nella fissazione di obiettivi condivisi e nella definizione dei mezzi e degli strumenti per il loro raggiungimento, cerca di uniformare e razionalizzare le emenande norme regionali al fine di evitare una pluralità di regole disomogenee nelle diverse realtà territoriali del nostro paese, che provocherebbero indubbiamente un forte disorienterebbero per il mercato. In termini generali, pertanto, l’obiettivo cui tende la legge regionale è quello di creare un quadro normativo di riferimento stabile, definito e completo, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna Regione e nell’ottica di un’auspicabile contesto di maggior autonomia e responsabilità degli enti locali e della valorizzazione e della crescita di tutti gli attori pubblici e privati, coinvolti nel processo di realizzazione di un’opera pubblica. Nel merito, lo schema sui lavori pubblici è organizzato attraverso l’enunciazione di principi rinviando a disposizioni regolamentari per il completamento della disciplina ed ha come obiettivo principale quello di consentire una più rapida conclusione delle opere attraverso forme di semplificazione e snellimento procedurale. E’, infatti, noto a tutti gli enti locali ed operatori del settore il fatto che nella vigente normativa statale diverse regole e procedure risultano troppo onerose e burocraticamente pesanti. Tale condizione appare evidente soprattutto nei casi, molto frequenti, di appalti di entità minore, per i quali, in un semplice rapporto costi-benefici, non trova giustificazione l’attivazione di tutti gli adempimenti attualmente previsti dalla disciplina statale. Si pensi alla previsione di un sistema della programmazione delle opere più flessibile di quello sancito dalla 109/94, di procedure di affidamento semplificate per i lavori di minor importo, di semplificazione delle norme contrattuali, e, ulteriore obiettivo, l’adeguamento della struttura organizzativa degli enti, attraverso la previsione di forme di avvalimento fra pubbliche amministrazioni e all’acquisizione di sistemi qualità secondo le norme UNI EN ISO. L’obiettivo della norma è anche e soprattutto quello di assicurare, da un lato, una migliore e più efficiente organizzazione della pubblica amministrazione e, dall’altro, costituire un’applicazione “autentica” delle normative comunitarie. L’intento dello schema, infatti, è quello di portare la P.A. a migliorare qualitativamente le proprie risorse interne anche e soprattutto a beneficio della collettività. Prevale, quindi, il significato di innalzamento della capacità nella pubblica amministrazione che si può ottenere grazie solo ad un impegno concreto e responsabile dei suoi funzionari. Territorio nazionale di una produzione normativa regionale in materia disomogenea e parziale. Lo schema di legge rappresenta la manifestazione della consapevolezza della nuova responsabilità regionale nel mutato quadro costituzionale. L'intento è stato anche quello di accorpare in unico testo l'intera disciplina sugli appalti pubblici, e cioè non solo quelli di lavori ma anche di servizi e forniture, anticipando e recependo in maniera coerente la emananda direttiva europea. La completezza e la organicità della disciplina in questione viene a costituire un vero e proprio codice degli appalti cui ogni Regione può far riferimento. La proposta si pone quindi come schema guida per la definizione delle emanande norme regionali, nel rispetto di quell'autonomia regionale in grado di valorizzare al meglio le diverse peculiarità ambientali e socio-economiche. La proposta è particolarmente innovativa perché semplifica le procedure e offre alle amministrazioni aggiudicatrici strumenti operativi di applicazione attraverso strutture regionali a sostegno dell'attività degli operatori del settore. Sono stati in particolare semplificati alcuni istituti come la programmazione, la definizione dei livelli progettuali; è innovativo in materia di sub-contrattazione e risolve in maniera puntuale - attraverso l'unificazione delle procedure, il problema degli appalti misti (Global Service). L'attività svolta alla realizzazione del testo normativo unificato è il primo vero e concreto esempio di esercizio responsabile di quel federalismo che costituisce sostanziale valore aggiunto in una politica di sussidarietà che vede la competenza legislativa giustamente più vicina ai bisogni emergenti del territorio.