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Adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014 ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015
Nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro” di ITACA, coordinata dalla Regione Toscana, è stato elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, che fa il punto sulla materia dei costi della sicurezza analizzando le disposizioni legislative in essere, la giurisprudenza e la dottrina. L’obiettivo è quello di fornire un supporto operativo soprattutto alle stazioni appaltanti, ma anche agli operatori economici, per la non facile valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase di gestione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici.
Approvata dal Consiglio Direttivo di Itaca in data 15 dicembre 2011
Il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato la “Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le checklist, elaborate nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, costituiscono un primo contributo soprattutto per le micro e piccole imprese e vogliono essere uno strumento operativo a supporto del datore di lavoro, per verificare il proprio livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL). L’ambizione del gruppo di lavoro è di realizzare un programma di attività incrementali, che possano portare progressivamente alla realizzazione di un kit utile alle imprese e alle stazioni appaltanti per la gestione della sicurezza. In tale ottica, la realizzazione delle checklist rappresenta la prima fondamentale tappa intermedia, che, si auspica, potrà aiutare le imprese verso una corretta valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e degli elementi tipici di un SGSL nella propria organizzazione. Il presente documento è il frutto dei contributi di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di rappresentanti delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali e altri esperti del settore.
Approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 27 gennaio 2010
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 27 gennaio scorso ha licenziato la "Guida Operativa per la Sicurezza degli Impianti - Impianti Elettrici, predisposta dal Gruppo di Lavoro "Sicurezza Appalti" presso ITACA. Il manuale rappresenta un valido strumento dedicato agli impianti elettrici, sviluppato per le stazioni appaltanti e rivolto anche a tutti i soggetti interessati (progettisti, imprese e cittadini) per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita sui possibili pericoli derivanti dall'utilizzo di detti impianti, con riferimento al DM 37/2008. Il GdL Itaca ha in programma il completamento del tema attraverso lo sviluppo di guide dedicate ad ambienti a maggior rischio (locali ad uso medico, ambienti a rischio incendi, ecc.).
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 20 marzo 2008
Le linee guida trattano dell’obbligo, in tema di sicurezza nei contratti pubblici di servizi e forniture, determinato dall’art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 cosiddetto Testo Unico sicurezza sul lavoro) e costituisce un primo atto di indirizzo soprattutto a supporto delle stazioni appaltanti che sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’obiettivo della guida è quello di fornire uno schema di riferimento per tutte le stazioni appaltanti che orienti prima di tutto i tecnici delle amministrazioni ed i responsabili sicurezza dei datori di lavoro in modo da dare una risposta corretta ed omogenea, su tutto il territorio nazionale, agli adempimenti fissati dalla legge. A riguardo infatti, il settore trattato, quello dei servizi e forniture, manca di una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nei bandi di gara, risultare congrui rispetto all’entità e caratteristiche dell’appalto e non soggetto a ribasso d’asta. In particolare, nel campo degli approvvigionamenti pubblici, l’amministrazione, nell’esternalizzare l’attività e la responsabilità nei confronti di terzi operatori economici, avrà il compito di creare un assetto informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta. Il Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, ha elaborato il presente documento, riservandosi di proporre ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie, anche in corso di applicazione dello stesso, con l’intento di rafforzare l’attenzione verso una corretta applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il documento è stato approvato, in sede tecnica, il 14/02/2008.
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 20 marzo 2008
Le linee guida sono state realizzate dagli organi tecnici della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – il Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” istituito presso ITACA e il “Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro” della Commissione Salute – con l’obiettivo di favorire iniziative a favore e supporto della attività delle amministrazioni e delle imprese per meglio tutelare la sicurezza degli operatori, garantendo il rispetto delle norme a tutela della salute dei lavoratori. Il documento tratta del coordinamento della sicurezza nelle grandi opere pubbliche, che sono, generalmente, caratterizzate da particolare complessità organizzativa dovuta sia alla tipologia delle realizzazioni, all’entità degli investimenti, alla lunghezza dei tracciati, sia all’articolazione dei rapporti fra imprese che operano, di norma, attraverso più cantieri organicamente connessi e coordinati da un unico committente. La guida intende migliorare l’efficacia proprio delle attività di coordinamento fra le imprese esecutrici e nei rapporti fra gli attori della prevenzione, analizzando alcune criticità di tali sistemi sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera. Uno degli aspetti critici che la guida tratta riguarda le figure del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il presente documento vuole costituire un ulteriore elemento a sostegno di una corretta progettazione, intesa come sviluppo integrato tra qualità del costruito e sicurezza durante la costruzione. In questo contesto si ricordano come best practice l’Osservatorio MONITOR, il sistema informativo attivato dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e l’ORME-TAV della Regione Piemonte, attraverso i quali è possibile monitorare l'andamento dei lavori, del fenomeno infortunistico e l'efficacia delle iniziative di prevenzione attivate.
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 1 marzo 2006
Le linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, sono state predisposte dal “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, (organi di coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), con lo scopo di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e alla redazione di strumenti utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni. L’obiettivo è pertanto quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge. La legislazione in materia sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni), non ha introdotto oneri o costi aggiuntivi nella stima dell’importo dei lavori a base d’asta, ma ha imposto una maggiore attenzione alla tutela della salute e della sicurezza, definendo nuove figure professionali quali “esperti in materia di sicurezza” ed introducendo l’obbligo di una progettazione e pianificazione della sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza nonché Fascicolo dell’Opera), chiarendo, contestualmente, che i costi non sono soggetti a ribasso. Ne discende che la trattazione della materia sicurezza viene ad affiancarsi ed a integrarsi alla filosofia generale della progettazione dell’opera senza assolutamente ridurla o limitarla, ma arricchendola di una maggiore sensibilità in materia.